INL, lett. circ. 12 ottobre 2017, prot. n. 3 - Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Prot. n.
3/2017
Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di
omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Come è noto, nell'ambito della normativa in
materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così
come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei
rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza
sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente
individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I
del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i
comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una
diversa previsione sanzionatoria.
Tale situazione determina comportamenti
diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni
univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto
il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
In considerazione di quanto sopra premesso, si
ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria
sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli
del d.lgs. n. 81/2008:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui
si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento
dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di
lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in
quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei,
ecc.);
b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in
cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui
nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo
stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche),
non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri
che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta
evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.
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