Tutela dei lavoratori “agili”, pubblicata la circolare Inail con le istruzioni operative
La nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, introdotta dalla legge n. 81 dello scorso 22 maggio, comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche alle prestazioni svolte fuori dai locali aziendali, senza postazione fissa e vincoli di orario
ROMA - Con la circolare n. 48 del 2 novembre l’Inail
fornisce le istruzioni operative per la tutela del personale dipendente del
settore pubblico e privato impiegato in modalità di lavoro agile. Introdotto
dalla legge n. 81 del 22 maggio scorso per incrementare la competitività e
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il lavoro agile
costituisce una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
stabilita mediante accordo tra le parti, “senza precisi vincoli di orario o di
luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell'attività lavorativa”.
Assicurati gli eventi connessi con l’attività svolta. La circolare
dell’Istituto precisa, in particolare, che l’attività svolta fuori dei locali
aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l’estensione
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non fa
infatti venire meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi
(caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza
dell’obbligo assicurativo. Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la
propria attività in modo flessibile, nel luogo prescelto dallo stesso
lavoratore, sono dunque tutelati se causati da un rischio connesso con la
prestazione lavorativa.
Tutelati anche gli infortuni avvenuti in itinere. Allo stesso modo, sono
tutelati anche gli infortuni verificatisi durante il normale percorso di andata
e ritorno tra l’abitazione e il luogo scelto per lo svolgimento della propria
attività fuori dai locali aziendali, quando la scelta del luogo della
prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla
necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali e risponda
a criteri di ragionevolezza.
La classificazione tariffaria è la stessa dell’attività svolta in azienda. Come
precisato dalla circolare, la classificazione tariffaria della prestazione
svolta all’esterno dell’impresa segue quella cui viene ricondotta la stessa
lavorazione svolta in azienda. Pertanto per gli addetti al lavoro agile non
cambia nulla in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio
assicurativo, che continua a essere individuata nella retribuzione effettiva
della generalità dei lavoratori.
Per i datori di lavoro l’obbligo della comunicazione al Ministero. Se il
personale già assicurato con l’Istituto per l’attività svolta in ambito
aziendale è adibito in modalità agile alle medesime mansioni, che non
determinano una variazione del rischio, i datori di lavoro – privati o pubblici
non statali – non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi. Sono
però tenuti, utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile a partire dal
prossimo 15 novembre sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, a comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti
per lo svolgimento flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Diffusione ed effetti saranno monitorati. Nell’ambito dell’accordo di
cooperazione applicativa con il Ministero, le informazioni contenute nei modelli
presentati dai datori di lavoro saranno trasmesse all’Inail, con l’obiettivo di
realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione del lavoro agile e sui
relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale
aggiornamento dei rischi assicurati.
Tutela della salute e sicurezza. Per la protezione della salute e sicurezza dei
lavoratori, la legge prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore
stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità
almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi
generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione
della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire al
lavoratore un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature
eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in
modalità di lavoro agile.
Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.
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