COV: scadenza annuale comunicazione dati
Fonte: AIB Brescia
Il D.lgs. n. 161 del 27 marzo 2006, come modificato dal D.lgs. n. 33 del 14 febbraio 2008, ha previsto, attuando la Direttiva 2004/42/CE, la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
Si ricorda alle aziende interessate che, entro il 1 marzo di ogni anno, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i dati e le informazioni previsti all’allegato III bis del D.lgs. 161/2006, come modificato dal D.lgs. 33/2008, riferiti all’anno civile precedente, i seguenti soggetti:
· coloro che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato I al D.lgs. 161/2006 (per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
· coloro che effettuano i controlli relativi al rispetto del D.lgs. 161/2006;
· la Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG), che provvede ad effettuare la trasmissione dei dati unicamente per conto dei soggetti che versano i contributi di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del D.lgs. 540/1999 (Attenzione: i soggetti in questione non dovranno inviare nulla alle Camere di Commercio).
Ai sensi del citato D.lgs. 161/2006, modificato dal D.lgs. 33/2008, per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.
Pertanto, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati:
· i produttori, cioè le imprese che producono i prodotti elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006, pronti o non pronti all’uso;
· gli importatori, cioè le imprese che importano i prodotti elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006 nel territorio doganale comunitario;
· le imprese non comprese nei due punti precedenti che effettuano comunque un’immissione dei prodotti sul mercato, quali ad esempio gli intermediari, i grossisti e i rivenditori finali.
Si ricorda che l’art. 40, comma 7 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 in materia di semplificazione degli adempimenti di registrazione COV (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, stabilisce che le parole “o per gli utenti” all’art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. 161/2006, sono soppresse. Di conseguenza, la dichiarazione COV non va presentata da coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali.
La comunicazione dati deve contenere:
· i dati identificativi dell’impresa;
· per ogni tipologia di prodotto elencata nell’allegato I del D.lgs. 161/2006, la quantità di prodotto immessa sul mercato nell’anno precedente, espressa in chilogrammi.
Secondo quanto riportato dalla Camera di Commercio di Brescia, la modulistica, le istruzioni e le modalità di presentazione della dichiarazione, sono illustrate sul sito di Ecocerved al seguente link: http://www.ecocerved.it/Istruzioni/COV_Composti_Organici_Volatili#223-comunicazione-relativa-all-immissione-sul-mercato-di-pitture-vernici-e-prodotti-per-carrozzeria
Copyright © Servizi & Sistemi S.r.L.
Codice Fiscale, Registro Imprese di BS e Partita I.V.A. 03533890178 - R.E.A. 415132 - Capitale Sociale 50.000 € I.V. - Legal&Privacy - Cookie Policy - P.E.C. serviziesistemi@legalmail.it
Societá soggetta alla direzione e coordinamento di SICURA S.p.A.