ADR: relazione annuale del consulente
Si rammenta che il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure aziendali, deve redigere annualmente una relazione contenente le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
Tale relazione va consegnata al legale rappresentante dell’impresa e da questi conservata per 5 anni.
Con Circolare del 5 aprile 2011, n. 10898, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”, il termine per la presentazione della relazione annuale, in precedenza fissato per il 31 dicembre di ogni anno.
Infine, si ricorda che, come precisato dalla Circolare Ministeriale A9/2000/MOT del 6 marzo 2000, nel caso in cui la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell’impresa, la relazione dovrà essere egualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l’ha predisposta.
Fonte AIB Brescia
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