Legionella: istituzione del catasto comunale delle torri evaporative

20/06/2019

Legionella: istituzione del catasto comunale delle torri evaporative

  • Fonte: AIB – Regione Lombardia

Si segnala la pubblicazione sul BURL del 7 giugno 2019 della Legge Regionale 6 giugno 2019 – n. 9 “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019” che all’art. 36 prevede l’istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi.

La Giunta regionale fornirà ai comuni indicazioni operative circa l’applicazione delle disposizioni: pertanto se ne deduce che l’istituzione del catasto non sarà immediata.

Quando saranno disponibili verranno forniti ulteriori aggiornamenti circa gli sviluppi e le tempistiche di attuazione della nuova normativa regionale.

Stante la nuova legge regionale, è sospesa l’attività di predisposizione di un catasto provinciale avviata nelle scorse settimane dalla Prefettura di Brescia in collaborazione con Camera di Commercio e le associazioni datoriali.

Si riporta qui di seguito il testo integrale dell’art. 36 della Legge Regionale 6 giugno 2019.

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l’articolo 60 bis è inserito il seguente:

«Art.60 bis1 (Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi)

1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono predisporre e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio da implementarsi mediante notifica da parte dei responsabili degli impianti di raffreddamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni: a) sito di interesse; b) numerosità delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi presenti.

3. Ogni nuova installazione delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi e ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse alla Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio.

5. La Giunta regionale fornisce ai comuni indicazioni operative relative all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione alle modalità di aggiornamento delle informazioni.».