Mascherine: ulteriori chiarimenti Ministero della Salute

18/03/2020

Mascherine: ulteriori chiarimenti Ministero della Salute

    Con riferimento agli artt. 15 e 16 del DL 17 marzo 2020, il Ministero della Salute fornisce alcuni chiarimenti, in particolare sui seguenti aspetti:
  1. La deroga relativa alla produzione di mascherine chirurgiche in assenza di marcatura CE e di notifica al Ministero è valida “esclusivamente per la durata dell’emergenza cessata la quale le aziende che intendono continuare a produrre DM o DPI dovranno proseguire l’ordinario iter normativo e procedurale
  2. I DPI prodotti secondo la deroga di cui all’art. 15 devono comunque rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa (e il costruttore ne autocertifica il rispetto)
  3. La possibilità di considerare dpi le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (art. 16) va riferita esclusivamente a lavoratori che si trovano nello svolgimento delle loro attività e che sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, “ferme restando tutte le disposizioni  in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro” (in sostanza la definizione delle mascherine chirurgiche come DPI si intende quindi ai soli fini del contenimento della diffusione del Covid-19, alla luce delle previsioni dell’art. 1, comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 “…laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come misura principale di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale")