Covid-19, nuova proroga per autorizzazioni verdi in scadenza - legge di conversione del Dl 125/2020

07/12/2020

Covid-19, nuova proroga per autorizzazioni verdi in scadenza

La legge di conversione del Dl 125/2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 ha nuovamente messo mano alla proroga delle autorizzazioni (anche ambientali) in scadenza.

La legge 27 novembre 2020, n. 159 nel convertire il Dl 125/2020, oltre a dettare misure a largo raggio in materia fiscale, economica e sanitaria, interviene sull'articolo 103 del Dl 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, in particolare per quel che riguarda le proroghe dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, comprese quelle ambientali e paesaggistiche.

In primo luogo si prevede che tali atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza Covid19 (attualmente prevista per il 31 gennaio 2021) sono validi per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In secondo luogo, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, comprese quelle ambientali e paesaggistiche, scadute tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e che non sono state rinnovate, conservano la loro validità, che permane fino ai 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Legge 27 novembre 2020, n. 159 Conversione in legge del Dl 125/2020. Conversione in legge del Dl 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva 2020/739/Ue


AUTORIZZAZIONI IN SCADENZA

Articolo 103, comma 2 Dl 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Decreto Cura Italia") convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'articolo 3-bis del Dl 125/2020 inserito dalla legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159.

Secondo la disposizione, vigente dal 4 dicembre 2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori edilizi ex Dpr 380/2001 che scadono tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (attualmente il 31 gennaio 2021), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.

La legge 159/2020, di conversione del Dl 125/2020, ha anche previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (come sopra indicati, quindi compresi quelli ambientali) scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 (data di entrata in  vigore della legge 159/2020 di conversione del Dl 125/2020) che non sono stati rinnovati, si intendono validi e producono la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.