Validità certificazioni f-gas - Emergenza Covid-19

10/01/2021

In applicazione di quanto previsto dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, che apporta modifiche all’art. 103 del D.L. n.18/2020 (Decreto “Cura Italia”), il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nuova Circolare, datata 24 dicembre 2020, con la quale precisa che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 30/04/21 + 90 gg).

Al fine di rendere valida l’estensione di tali certificazioni, gli organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, ad estendere la validità dei predetti certificati da loro rilasciati ad eccezione ovviamente di quelli sospesi e/o revocati.

Il documento va ad aggiornare, alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto (30/04), quanto già indicato nella precedente Circolare ministeriale emanata l’8 maggio 2020. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura integrale della circolare ministeriale.