Segnaliamo alle aziende interessate le seguenti novità in tema di rifiuti urbani e relativa tassa comunale TARI.
Il Decreto Legislativo 116/2020, modificando il Dlgs 152/2006 “testo unico ambientale”,
ed “eliminando” di fatto i cosiddetti "rifiuti speciali assimilati agli urbani".
Le nuove norme, da quest’anno, consentono alle imprese (identificate nell’allegato L-quinquies) di scegliere se abbandonare il servizio pubblico di gestione rifiuti urbani affidandosi al mercato libero previa comunicazione al gestore ovvero al Comune (entro il 31 maggio 2021).
L'uscita dal servizio pubblico avrà valenza per cinque anni a condizione della dimostrazione dell’effettivo avvio a recupero dei rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi e comporterà una riduzione della tariffa TARI, nella sua componente variabile.
Invio Comunicazione al gestore - comune
Per il 2021 la comunicazione è da inviare al gestore ovvero al comune entro il 31 MAGGIO 2021 (come disposto dell’art. 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2020)
Detta comunicazione, relativa alla scelta eventuale di un gestore alternativo a quello del servizio pubblico,
deve riportare:
ed ha valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione stessa.
Alle ATTIVITÀ INDUSTRIALI il Ministero della Transizione Ecologica MITE ha chiarito che la TARI non si applica (né quota fissa né variabile) per le superfici dove avviene la lavorazione industriale compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.
Mentre, sempre in ambito delle attività industriali, si applica la TARI per i rifiuti urbani (sia per la quota fissa che per la variabile) prodotti in locali come mense, uffici o locali annessi.
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